Documentazione prodotta da:
Capitolo metropolitano
Sede:

Cattedrale di San Sabino - Bari (Ba)

Date di esistenza:
sec. X -
Profilo di storia istituzionale:

L'esistenza del Capitolo della Chiesa di Bari risulta attestata dai documenti arcivescovili del Fondo pergamenaceo nei quali, gią dal X secolo, appaiono le sottoscrizioni delle dignitą capitolari gerarchicamente preposte al capitolo quali arciprete e primicerio (952) e arcidiacono (1073). In una concessione del 1187 l'arcivescovo di Bari Rainaldo fa esplicito riferimento alla partecipazione al governo della diocesi dei canonici organizzati in collegio ("de communi consilio canonici nostri"). In diversi documenti la condivisione di atti di governo ecclesiastico risulta dall'apposizione accanto alle firme dei canonici del loro consenso all'atto ("consensi"). L'accresciuta importanza del capitolo, legata alla sua centralitą nella organizzazione solenne del culto della chiesa cattedrale e alla connessa gestione dei beni economici, č via via accompagnata dalla acquisizione della piena capacitą giuridica dei diritti patrimoniali e spirituali. Il capitolo elegge gli arcivescovi fino al 1378 e nella attenta difesa del suo patrimonio sperimenta il conflitto con il potere arcivescovile (1270). I privilegi della chiesa cattedrale, sicura espressione, a partire dall'XI secolo, della centralitą politica del suo capitolo, delineano la preminenza del clero barese rispetto ai cleri delle chiese suffraganee dell'Arcidiocesi: Acquaviva, Binetto, Bitritto, Cannito, Capurdo, Carbonara, Casamassima, cassano, Ceglie, Cellamare, Gioia, Grumo, Loseto, Modugno, Mola, Montrone, Noicattaro, Palo, Sannicandro, Santeramo, Toritto, Triggiano, Valenzano. I privilegi capitolari, sia di contenuto onorifico cerimoniale (pallio, almuzia, rocchetto..) sia di contenuto patrimoniale, con la concessione da parte del potere politico centrale di indizione di fiere (plateaticum), di esenzioni fiscali agli ecclesiastici, di donazioni(delle decime sugli introiti della dogana, del cero pasquale) si perpetuano in una secolare consuetudine e trovano conferma nelle prime Costituzioni capitolari scritte conferite dagli arcivescovi nel 1594 e nel 1604. In esse sono dettate le norme di organizzazione del capitolo destinate a durare nei secoli con poche variazioni significative. (Carla Palma).